Art. 5.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei

 

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dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

          a) dirigente generale: sessantacinque anni di età;

          b) dirigente superiore: sessantatre anni di età;

          c) qualifiche inferiori: sessanta anni di età.

      2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, gli appartenenti al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.